Le novità del contratto a tempo determinato Innanzitutto all'art. 1 del Dlgs 368/01 è stato inserito un nuovo comma, denominato "01" , che così recita: "Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". Questa premessa, nell'intenzione del legislatore, servirebbe a rafforzare il concetto secondo cui il modello contrattuale normale di lavoro non prevede scadenza.
La principale novità della riforma riguarda la successione di contratti out. The new paragraph of Article 4-bis. 5 provides that "if the effect of successive fixed-term contracts to carry out work of equal value the working relationship between the employer and the employee has exceeded the total thirty-six months including extensions and renewals, regardless of outages between a contract and the other, the employment relationship is considered indefinite under paragraph 2 [ie since the time limit, ed]. " Exempted from this discipline the managers (new art. 10, paragraph 4), seasonal activities (provided by Presidential Decree 1525/63 and subsequent amendments) and those that will be identified in future warnings from common and collective bargaining.
But it's over. This paragraph 4-bis gives the possibility to conclude, once past the limit of 36 months, "after a further term contract between the same parties" for once, "provided that the signing takes place at the direction Department of Labour responsible for the area and with the assistance of a representative of one of the comparatively most representative trade unions at national level where the employee is a member or of his. " The duration of this new contract is not subject to the availability of parts, which must follow the instructions provided by the associations sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso l'adozione di avvisi comuni.
Per dare tempo ai datori di lavoro di assorbire questa novità, il legislatore ha previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuino fino al loro naturale termine, in deroga al limite dei 36 mesi; sempre ai fini del computo dei 36 mesi, i contratti a termine stipulati tra il 1° gennaio 2008 e il 1° aprile 2009 non si sommano a quelli stipulati prima del 2008, ma se si verifica un'assunzione a termine (beninteso, sempre fra le stesse parti e per mansioni equivalenti) dopo il 1° aprile 2009, la sommatoria riguarda tutti i contratti, anche quelli avvenuti prima del 2008.
Viene poi ridisciplinato il diritto di precedenza dei lavoratori a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato (prima individuato dalla contrattazione collettiva):
- il lavoratore subordinato che, attraverso uno o più contratti a termine, presta attività nella stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per le stesse mansioni entro i successivi 12 mesi (nuovo art. 5, comma 4-quater), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies);
- nelle attività stagionali il lavoratore già assunto a termine ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato con lo stesso datore (nuovo art. 5, comma 4-quinquies), a condizione che manifesti la propria volontà ad instaurare un contratto di lavoro indeterminato entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto (nuovo art. 5, comma 4-sexies).